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Agenzia delle Entrate e conservazione sostitutiva

L’Agenzia delle Entrate approfondisce alcuni aspetti relativi alla procedura di conservazione sostitutiva dei documenti fiscalmente rilevanti, fornendo precisazioni in merito agli adempimenti preliminari all’attivazione del servizio, alla tipologia dei documenti oggetto della conservazione sostitutiva, alla tempistica della conservazione e ad accessi, ispezioni e verifiche.

Adempimenti preliminari all’attivazione del servizio

In ordine alle modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sui documenti informatici, si chiarisce che:

la comunicazione prescritta dall’art. 7, comma 1, D.M. 24 gennaio 2004 («l'interessato presenta all'Ufficio delle entrate competente una comunicazione contenente l'indicazione del numero presuntivo degli atti, dei documenti e dei registri che potranno essere emessi o utilizzati durante l'anno, nonché l'importo e gli estremi dell'avvenuto pagamento dell'imposta»), deve essere effettuata in via preventiva anteriormente al primo avvio della procedura di conservazione;
per i libri e i registri tenuti con modalità informatiche l’imposta di bollo è dovuta «ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse», dove per «registrazione» deve intendersi ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalla righe di dettaglio.
Tipologia di documenti oggetto della conservazione sostitutiva
per la conservazione dei documenti analogici (anche di quelli ricevuti con modalità informatiche - scan to mail, fax server, e-mail, links e simili), è necessario procedere alla materializzazione su supporto fisico e alla successiva acquisizione dell’immagine;
nota spese dei dipendenti - poiché nell’ordinamento non esiste una modalità unitaria per il rimborso spese ai dipendenti (che può avvenire in maniera analitica, forfetaria o mista), né il legislatore ha previsto un modello unico di «nota spese dipendenti», non è possibile definire in maniera generale la natura del documento utilizzato per il rimborso delle spese, né stabilire a priori se si tratti di un documento analogico originale unico o non unico. La valutazione della natura unica o non unica della nota spese dipendenti deve essere effettuata caso per caso, tenendo conto delle modalità con cui viene effettuato il rimborso delle spese e della tipologia di documento in concreto utilizzata dall’impresa. Ad ogni modo, se si utilizza una modalità analitica di rimborso spese ai dipendenti e - insieme alla nota spese - sono conservati i documenti giustificativi della stessa, la nota può rientrare nel novero dei documenti analogici originali non unici, qualora sia possibile ricostruirne il contenuto attraverso la combinazione dei documenti giustificativi e dei dati risultanti dalla contabilità;
scheda carburante - dalle annotazioni effettuate dal gestore dell’impianto e dal contribuente soggetto passivo nei registri prescritti dalla normativa IVA non è possibile la ricostruzione del contenuto della scheda carburante nei suoi elementi essenziali; soltanto nel caso in cui tali elementi essenziali possano essere ricostruiti sulla base delle annotazioni della scheda carburante nella contabilità generale è possibile considerare tale documento analogico un originale non unico, con conseguente esclusione dell’intervento del pubblico ufficiale nel processo di conservazione sostitutiva;
libro degli inventari - è ammessa la possibilità di formazione e tenuta del registro degli inventari su supporti informatici; non è di ostacolo la previsione dell’art. 2217, comma 3, c.c. - in base al quale l’inventario deve essere firmato dall’imprenditore entro 3 mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette: sotto l’aspetto della valenza probatoria, il documento informatico sottoscritto con firma digitale o con altro tipo di firma elettronica qualificata è equiparato alla scrittura privata sottoscritta;
coesistenza di fatture analogiche e fatture elettroniche - l’alternativa tra l’istituzione di appositi registri sezionali o la creazione di blocchi sezionali distinti di un unico registro è rimessa alla scelta del contribuente, a condizione che le fatture siano annotate e numerate progressivamente con distinta serie numerica (alfabetica o alfanumerica) in ordine cronologico e senza soluzioni di continuità per periodo d’imposta.

Tempistica della conservazione

il termine quindicinale per la conservazione delle fatture attive decorre dalla data di emissione, che si identifica - per le fatture elettroniche - con quella della loro trasmissione telematica e - per quelle analogiche - con la consegna o spedizione. Tuttavia, per le fatture analogiche, il contribuente può decidere di operare la conservazione con modalità tradizionali, così come può convertire le fatture cartacee in documenti elettronici anche in un momento successivo, ossia fino a quando ne sussiste l'obbligo di conservazione civilistica. Inoltre, resta inalterata la facoltà di procedere alla conservazione anche ad intervalli più ravvicinati e, pertanto, se il termine quindicinale - calcolato con decorrenza dalla data indicata nella fattura emessa - viene a scadere prima di quanto avverrebbe facendolo decorrere dalla data di trasmissione telematica ovvero della consegna o spedizione della fattura cartacea, può considerarsi regolare;
per le fatture passive, il termine per la conservazione decorre dalla data di ricevimento della fattura;
la cadenza per la conservazione dei documenti diversi dalle fatture è almeno annuale. Il termine entro cui effettuare la conservazione di tutti i documenti diversi dalle fatture si identifica con il termine di presentazione della relativa dichiarazione. Qualora si tratti di documenti che non hanno collegamento con tributi per i quali è prevista la dichiarazione annuale, la conservazione dovrà essere effettuata, in base alla data di formazione del documento, con cadenza annuale e dovrà essere completata entro un anno di formazione del documento;
in caso di avvio del processo di conservazione sostitutiva dei documenti analogici in corso d’anno, il termine quindicinale e quello annuale non sono vincolanti relativamente a tutti i documenti analogici emessi prima della data di inizio della conservazione digitale.

Accessi, ispezioni e verifiche


Quando il contribuente affida - in tutto o in parte - il processo di conservazione a soggetti terzi continua a rispondere nei confronti dell’Amministrazione finanziaria della corretta tenuta e conservazione delle scritture contabili e di tutti i documenti fiscalmente rilevanti. Eventuali inadempienze del soggetto incaricato della conservazione non possono essere opposte all’Amministrazione finanziaria per giustificare irregolarità o errori nella tenuta e nella conservazione della contabilità o, più in generale, di tutti i documenti rilevanti ai fini tributari. Ne consegue che:
il soggetto terzo incaricato della conservazione sostitutiva delle fatture deve procedere alla conservazione anche nell’ipotesi in cui i documenti siano messi a sua disposizione oltre il termine di 15 giorni dalla loro emissione o ricezione: il mancato rispetto del termine quindicinale può, comunque, essere addebitato esclusivamente al contribuente emittente o destinatario della fattura (il conferimento dell’incarico della conservazione ad un soggetto terzo non trasla in capo a quest’ultimo gli obblighi di corretta e tempestiva emissione, registrazione e conservazione delle fatture);
eventuali inadempienze degli obblighi di corretta tenuta e conservazione di libri, registri, scritture, fatture e di tutti i documenti prescritti dalla normativa fiscale, che diano luogo all’applicazione di sanzioni, devono essere addebitate al soggetto tenuto al rispetto delle prescrizioni in materia di corretta tenuta e conservazione della contabilità, ossia al contribuente. Tuttavia, se l’applicazione della sanzione è conseguenza di un azione o omissione - dolosa o colposa - dell’incaricato della conservazione, questi è tenuto a rispondere della sanzione in concorso con il contribuente;
affinché sia possibile l’esibizione per via telematica dei documenti conservati è necessaria l’adozione di un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, che fissi le modalità di tale esibizione. Fino ad allora, i contribuenti non possono avvalersi della facoltà di esibire telematicamente i documenti conservati.

(Risoluzione Agenzia delle Entrate 09/07/2007, n. 161/E) – Fonte sito dell’Agenzia delle Entrate http://www.agenziaentrate.it

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